Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 378
In vigore dal 3 ago 1945
Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio. I coniugati con prole sono da preferirsi ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati, salvo i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e quelli accertati direttamente dall'Istituto.
Costituisce anche titolo preferenziale per l'impiegato a giudizio insindacabile dell'Istituto, il concorso delle seguenti condizioni:
a) che sia trasferito da altra sede dove abitava una casa dell'Istituto oppure che l'ufficio cui l'impiegato appartiene sia stato trasferito ad altra sede per disposizione di legge;
b) che sia privo di alloggio in locazione diretta;
c) che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle prenotazioni.
A parità di condizioni, è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato, invalido di guerra, mutilato ed invalido per la Causa Nazionale, ex combattente.
Nel caso di pensionati concorrenti ad alloggio sfitto, sarà preferito quello che in qualità d'impiegato dello Stato sia stato inquilino dell'Istituto.
Resta comunque salvo il disposto dell'ultimo comma dell', e quello del secondo comma dell'.
Per l'assegnazione degli alloggi in Roma, eccezione fatta per quelli regolati dall', saranno emanate, ed occorrendo modificate, norme speciali con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale dell'Istituto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A parziale modifica di quanto stabilito negli articoli 312, 334 e 378 del testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nella concessione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, delle casse economiche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di quelle dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e che abbiano famiglia piu' numerosa, salvi i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-378