Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 373
In vigore dal 11 feb 1942
Su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e, per ragioni di competenza, di quello fra, i Ministeri indicati nell'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a corrispondere all'Istituto, in conto dei mutui concessi, anche prima delle formalità ipotecarie e salvo successiva regolarizzazione, le somme occorrenti per il deposito del prezzo di espropriazione ed accessori e per l'attuazione dei relativi programmi costruttivi, previa esibizione dello stato ipotecario e del decreto prefettizio che autorizza l'esproprio.
Qualora l'Istituto sia entrato in possesso dell'immobile in base a decreto di immediata occupazione, la Cassa depositi e prestiti è parimenti autorizzata a corrispondere, con le modalità anzidette, le somme occorrenti per l'attuazione del programma costruttivo.
Simile autorizzazione con le stesse modalità è concessa pure nel caso di acquisto bonario e diretto da parte dell'Istituto delle aree su cui debbono sorgere le costruzioni, previa esibizione dell'atto di acquisto, limitatamente, però, alle somme occorrenti per il pagamento delle costruzioni stesse, e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il prezzo delle aree sarà imputato a mutuo dopo la dimostrazione della proprietà e libertà delle medesime ed accensione della garanzia ipotecaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-373