Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 5

Art. 377

In vigore dal 20 ago 1938
Chi aspira ad avere un alloggio nelle case dell'Istituto deve presentare domanda a datare dal giorno che sarà stabilito dal Comitato centrale. Gli aspiranti sono prenotati in apposito registro secondo l'ordine di presentazione delle domande. Nessuno può essere iscritto o conservare la iscrizione se non è in possesso dei voluti requisiti per ottenere l'affitto oppure se l'aspirante o il coniuge sia proprietario di casa nel capoluogo del comune di sua residenza od occupi alloggio di cooperativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-377

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