Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 361

In vigore dal 20 ago 1938
L'esercizio finanziario ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo dev'essere approvato entro dicembre ed il conto consuntivo entro marzo. Il bilancio riepiloga tutte le entrate e le spese preventivate od accertate nell'esercizio, compresi i conti di costruzione, includendo gli stanziamenti per la riserva patrimoniale, per la riserva di garanzia e per i fondi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le somme strettamente occorrenti pel servizio giornaliero di cassa, nei limiti da determinarsi col regolamento interno, sono depositate in conto corrente presso un istituto pubblico di credito e le disponibilità finanziarie vengono investite in titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato o versato in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti. Le economie realizzate e che potranno essere dall'Istituto realizzate sulle spese generali inerenti alla costruzione dei fabbricati e all'amministrazione di quelli in reddito, sono devolute alle riserve di cui al terzo comma del presente articolo.
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