Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IV›Capo 1
Art. 356
In vigore dal 20 ago 1938
Le prestazioni dei componenti gli organi dell'Istituto sono gratuite. Si fa soltanto luogo al pagamento delle spese sostenute e degli studi necessari all'adempimento delle prestazioni stesse nonché alla corresponsione di una medaglia di presenza di L. 30 al lordo delle riduzioni di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 15 aprile 1934, n. 561 per seduta a favore dei membri del Comitato centrale - escluso il presidente - e del segretario.
Le medaglie di presenza non possono superare il numero di quaranta all'anno per ciascun componente.
Le funzioni del Segretario generale dell'Istituto sono retribuite a norma del regolamento per il personale dell'Istituto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-356