Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IVCapo 1

Art. 353

In vigore dal 20 ago 1938
Il Comitato locale, nelle sedi non capoluoghi di provincia, è composto dal podestà che lo presiede e da due membri di cui uno nominato dall'Istituto e l'altro dall'autorità militare.
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