Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IV›Capo 1
Art. 353
In vigore dal 20 ago 1938
Il Comitato locale, nelle sedi non capoluoghi di provincia, è composto dal podestà che lo presiede e da due membri di cui uno nominato dall'Istituto e l'altro dall'autorità militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-353