Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 362
In vigore dal 20 ago 1938
Un collegio di revisori di conti composto di quattro membri effettivi e di altrettanti supplenti da nominarsi rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra e per le corporazioni, nonché di un rappresentante della Cassa depositi e prestiti, ha il compito:
di esaminare le scritture contabili e i documenti giustificativi, facendo presenti le eventuali osservazioni al Presidente dell'Istituto, di rivedere il bilancio consuntivo;
di rivedere la contabilità ed i bilanci dell'Istituto;
di redigere la relazione al Comitato centrale.
Ai revisori può essere assegnato un compenso nella misura da stabilirsi dal Comitato centrale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-362