Art. 354
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IVCapo 1

Art. 354

312 / 394
In vigore dal 20 ago 1938
Le rappresentanze locali sono costituite man mano che l'Istituto potrà estendere la sua azione nelle varie località.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-354