Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IVCapo 1

Art. 346

In vigore dal 20 ago 1938
L'Istituto può, pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni: 1° acquistare terreni e renderli edificabili; 2° ricevere le aree o complessi di aree edificatorie ceduti dal Demanio dello Stato a norma dell'; 3° costruire od eccezionalmente acquistare o rilevare case da altri enti e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, per la manutenzione e la buona conservazione di esse; 4° contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito fondiario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-346

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