Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IV›Capo 1
Art. 346
In vigore dal 20 ago 1938
L'Istituto può, pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni:
1° acquistare terreni e renderli edificabili;
2° ricevere le aree o complessi di aree edificatorie ceduti dal Demanio dello Stato a norma dell';
3° costruire od eccezionalmente acquistare o rilevare case da altri enti e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, per la manutenzione e la buona conservazione di esse;
4° contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito fondiario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-346