Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IV›Capo 1
Art. 344
In vigore dal 20 ago 1938
L'Istituto nazionale esplica anche i compiti già pertinenti all'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, incorporato nell'Istituto nazionale a seguito del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, convertito nella legge 26 marzo 1931, n. 338.
L'Istituto nazionale s'intende conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà mobiliari od immobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza del cessato Istituto romano cooperativo, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza eccezione alcuna, con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto Istituto romano.
Il Conservatore delle ipoteche di Roma è tenuto ad annotare di ufficio, a margine delle iscrizioni delle ipoteche consentite dall'Istituto romano cooperativo a favore della Cassa depositi e prestiti, il subingresso dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
Gli atti per l'attuazione di quanto disposto nel presente articolo non sono soggetti ad alcun onere tributario.
Resta anche acquisita all'Istituto nazionale l'operazione di mutuo di L. 10.000.000 concessa dalla Cassa depositi e prestiti al cessato Istituto romano cooperativo in base al R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10, convertito nella legge 9 giugno 1930, n. 782, alle condizioni che già disciplinano l'operazione stessa.
Il consenso alla prescritta garanzia ipotecaria dev'essere prestato dall'Istituto nazionale al quale è da somministrare il mutuo con le modalità prescritte dalle norme vigenti.
Storico versioni
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