Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 338
In vigore dal 20 ago 1938
II concessionario è tenuto a lasciare libero ed a porre a disposizione l'alloggio entro mesi tre dalla data del provvedimento che per qualsiasi motivo lo esoneri dal servizio attivo.
In caso di trasloco, la concessione s'intenderà revocata alla scadenza del mese entro il quale il trasloco stesso deve effettuarsi, con facoltà alla famiglia di continuare nella occupazione dell'alloggio, dietro pagamento del corrispettivo mensile, per un ulteriore periodo non superiore a mesi due.
In caso di morte del concessionario, i componenti la famiglia già secolui conviventi, devono lasciare libero l'alloggio non oltre mesi sei dalla data del decesso.
È riservata all'Amministrazione la facoltà di revocare, in qualsiasi momento per gravi motivi, la concessione.
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