Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 336
In vigore dal 20 ago 1938
La concessione ha la durata di almeno un anno ed alla scadenza il concessionario può ottenerne il rinnovo semprechè si trovi in possesso delle condizioni voluto per fruire dell'alloggio e non abbia dato luogo a fondati reclami o proteste.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-336