Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 333
In vigore dal 20 ago 1938
Le case acquistate o costruite dall'Amministrazione sono concesse al dipendente personale in attività di servizio, compreso quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Qualora, per qualsiasi ragione, risultasse un'eccedenza di alloggi, la Direzione generale ha facoltà di concederli al personale di altre Amministrazioni ed, in mancanza, anche a privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-333