Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 333

In vigore dal 20 ago 1938
Le case acquistate o costruite dall'Amministrazione sono concesse al dipendente personale in attività di servizio, compreso quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Qualora, per qualsiasi ragione, risultasse un'eccedenza di alloggi, la Direzione generale ha facoltà di concederli al personale di altre Amministrazioni ed, in mancanza, anche a privati.
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