Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 319
In vigore dal 20 ago 1938
L'Amministrazione riscuote, mediante ritenuta sui ruoli paga o sulle pensioni, anche oltre il limite del quinto stabilito dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, il canone mensile anticipato dovuto dal proprio personale concessionario delle case.
Nello stesso modo procederanno le altre Amministrazioni dello Stato, ove trattisi di loro impiegati o pensionati, e le somme all'uopo trattenute per canone o per addebiti dipendenti da negligenze o cattivo uso dei locali concessi, saranno mensilmente versate all'Amministrazione ferroviaria, gestione case.
Le norme predette sono estese agli impiegati di enti ed aziende elencati nell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-319