Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IIICapo 1

Art. 324

In vigore dal 20 ago 1938
Le case acquistate o costruite dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con i fondi previsti dal R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426, per essere concesse al personale dipendente, costituiscono patrimonio dell'Amministrazione stessa e non possono essere ipotecate od alienate nè avere destinazioni diverse da quelle contemplate dal presente titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-324

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo