Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo III›Capo 1
Art. 324
In vigore dal 20 ago 1938
Le case acquistate o costruite dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con i fondi previsti dal R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426, per essere concesse al personale dipendente, costituiscono patrimonio dell'Amministrazione stessa e non possono essere ipotecate od alienate nè avere destinazioni diverse da quelle contemplate dal presente titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-324