Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 323

In vigore dal 20 ago 1938
Gli atti ed i contratti per l'acquisto, la costruzione e la gestione delle case economiche, nonché le case stesse quando abbiano le caratteristiche prescritte per dette case per quanto attiene all'imposta sui fabbricati, godono delle agevolazioni tributarie previste per le case popolari dal titolo IX del presente testo unico.
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