Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 318

In vigore dal 20 ago 1938
Sono a carico del concessionario le riparazioni previste dall'art. 1604 del codice civile nonché quelle cagionate da negligenze o cattivo uso dei locali e l'Amministrazione gliene addebiterà l'importo previo parere del Comitato d'esercizio.
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