Art. 14
In vigore dal 5 mar 1938
Al primo comma dell'art. 68 del predetto regolamento è sostituito il seguente:
« Le spese della gestione consorziale sono disposte dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. I mandati sono firmati dal presidente o dal vice presidente, dal direttore e dal segretario contabile ».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-14