Art. 12
In vigore dal 5 mar 1938
Al terzo e al quarto comma dell'art. 66 del suddetto regolamento sono sostituite le seguenti disposizioni:
« Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei Consorzi provinciali, interprovinciali ed intercomunali dovranno essere inviati, per il tramite della rispettiva Federazione, ove questa sia stata costituita, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 novembre il primo ed entro la prima decade di aprile il secondo, per la relativa approvazione.
« Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei Consorzi comunali saranno presentati all'approvazione del prefetto della Provincia nei termini di cui al comma precedente.
« Quando il Consorzio non provveda entro i termini stabiliti dai precedenti comma, la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo è deferita, per i Consorzi provinciali, interprovinciali e intercomunali, alla Federazione rispettiva, e, ove questa non sia stata costituita, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che vi provvede a mezzo di un proprio funzionario, il quale accerta anche le ragioni dell'inadempienza. Per i Consorzi comunali la compilazione è devoluta al prefetto ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-12