Art. 11
In vigore dal 5 mar 1938
All'art. 62 del predetto regolamento è sostituito il seguente:
« Della nomina della Commissione amministratrice.
« Entro quindici giorni dalla costituzione del Consorzio gli enti ai quali spetta la designazione dei componenti della Commissione amministratrice, ai sensi dell' della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l' del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i nominativi dei propri designati.
« La Commissione amministratrice è convocata per la prima volta dal prefetto della Provincia nella quale ha sede il Consorzio, entro quindici giorni dall'avvenuta nomina, e successivamente dal presidente nei termini e nei modi previsti nel regolamento di cui al sesto comma del seguente art. 63 ».
È abrogato il primo comma dell'art. 63 del regolamento stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-11