Art. 13
In vigore dal 5 mar 1938
Al primo comma dell'art. 67 del suddetto regolamento sostituito il seguente:
« La revisione dei conti consuntivi dei Consorzi provinciali, interprovinciali e intercomunali, è affidata a due funzionari di ragioneria, uno della Prefettura ed uno dell'Intendenza di finanza della Provincia nella quale il Consorzio ha sede, designati rispettivamente dal prefetto e dall'intendente di finanza. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di nominare un terzo revisore ».
È abrogato il secondo comma dello stesso articolo.
All'ultimo comma è aggiunto la seguente disposizione:
« A tutti i revisori è assegnato, a carico del Consorzio, un compenso annuo in misura non superiore a lire cinquecento ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-13