Art. 16

In vigore dal 5 mar 1938
All'art. 73 del predetto regolamento è sostituito il seguente: « Della nomina per concorso dei direttori dei Consorzi di miglioramento ed incremento. « Quando alla nomina dei direttori dei Consorzi debba provvedersi per concorso, questo è bandito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, intesa la Federazione rispettiva, ove questa sia stata costituita, e su proposta del Consorzio o dei Consorzi interessati. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, a spese dei Consorzi interessati, su almeno un giornale agricolo avente larga diffusione. « Al concorso potranno prendere parte i laureati in scienze agrarie da almeno un biennio. « La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è composta del presidente e di due membri, di cui uno designato dalla Commissione amministratrice della Federazione dei consorzi per i quali è bandito il concorso, ove questa sia stata costituita. Le spese per la Commissione giudicatrice sono a carico del Consorzio o dei Consorzi per i quali il concorso è bandito. « Entro un mese dall'espletamento del concorso, la Commissione giudicatrice dovrà presentare al Ministero la graduatoria, che dovrà essere formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione, ove questa sia stata costituita, dispone, in base alla graduatoria, l'assegnazione dei vincitori ai Consorzi per i quali il concorso è stato bandito. « Le Commissioni amministratrici dei Consorzi provvederanno alla nomina del direttore nella persona designata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La deliberazione di conferma nella nomina, da sottoporre all'approvazione del Ministero, sentita la Federazione, non potrà essere presa se non dopo un periodo di prova di almeno un anno ». È abrogato il secondo comma dell'art. 75 del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-16

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