Art. 17
In vigore dal 5 mar 1938
Le disposizioni dell'art. 74 del predetto regolamento conservano efficacia transitoria nei riguardi del personale, già appartenente al soppresso ruolo transitorio dei delegati tecnici antifillosserici di cui al R. decreto 19 marzo 1931-IX, n. 247, e inquadrato, in applicazione dell' del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, nel ruolo tecnico di cui alla tabella C annessa a tale decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-17