Art. 22

In vigore dal 5 mar 1938
All'art. 103 del predetto regolamento è sostituito il seguente: « Dell'assemblea. « L'assemblea della Federazione è costituita dai presidenti e dai vice-presidenti dei Consorzi federati, nonché dai rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli nella Commissione amministratrice della Federazione. «L'assemblea fissa la quota annua di contributo e l'epoca del relativo versamento, da corrispondersi dai Consorzi per il funzionamento della Federazione, in relazione all'ammontare dei ruoli di contribuzione». È abrogato l'art. 104 del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-22

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Art. 22 Modificazioni al regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. — Testo vigente | Portale Normativo