Art. 25

In vigore dal 5 mar 1938
Al regolamento interno di cui all'art. 106 del regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, dovrà essere allegata la tabella organica relativa al trattamento economico di attività e di quiescenza del personale delle Federazioni, nonché alla dotazione numerica di esso. La tabella organica dovrà essere concordata con il Ministero delle finanze. Nello stesso regolamento dovranno, inoltre, essere stabilite le sanzioni disciplinari a carico del personale delle Federazioni e le norme per la loro applicazione, che debbono prevedere, fra l'altro, la costituzione di una Commissione di disciplina. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione di disciplina è ammesso ricorso, da presentare entro dieci giorni dalla notificazione, alla Commissione amministratrice della Federazione, che si pronuncia in via definitiva. Nei riguardi dei direttori delle Federazioni le funzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalle Commissioni amministratrici delle rispettive Federazioni. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione amministratrice a carico del direttore è ammesso ricorso, da presentare entro quindici giorni dalla notificazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide in via definitiva. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - ROSSONI - SOLMI - DI REVEL - BOTTAI - BENNI - LANTINI Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 394, foglio 79. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-25

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