Art. 20

In vigore dal 5 mar 1938
All'art. 80 del predetto regolamento è sostituito il seguente: « Della direzione tecnica delle operazioni di difesa. « Nei casi in cui un Consorzio abbia il duplice scopo della difesa è del miglioramento ed incremento delle coltivazioni, le operazioni di difesa si effettueranno, ai sensi del precedente art. 31, sotto le direttive e la vigilanza tecnica del direttore del Regio osservatorio per le malattie delle piante ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-20

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