Art. 19
In vigore dal 5 mar 1938
È abrogato l'art. 76 del predetto regolamento.
All'art.79 del regolamento stesso è sostituito il seguente:
« Al regolamento di cui all'art. 63 dovrà essere allegata la tabella organica relativa al trattamento economico di attività e di quiescenza del personale nonché alla dotazione numerica di esso.
« In dipendenza del principio sancito con l'ultimo comma dell' del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, la tabella organica di cui al precedente comma deve essere concordata col Ministero delle finanze ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-19