Art. 23

In vigore dal 5 mar 1938
Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'art. 105 del predetto regolamento. L'intitolazione dello stesso articolo è soppressa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-23

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Art. 23 Modificazioni al regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. — Testo vigente | Portale Normativo