Art. 24

In vigore dal 5 mar 1938
Nel regolamento interno, di cui all'art. 63 del regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, dovranno essere stabilite le sanzioni disciplinari a carico del personale dei Consorzi e le norme per la loro applicazione, che devono prevedere, fra l'altro, la costituzione di una Commissione di disciplina. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione di disciplina è ammesso ricorso, da presentare entro dieci giorni dalla notificazione, alla Commissione amministratrice del Consorzio, che decide in via definitiva. Nei riguardi del direttore le funzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Commissione amministratrice. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione amministratrice a carico del direttore è ammesso ricorso, da presentare entro quindici giorni dalla notificazione, ad una Commissione, che si pronuncia in via definitiva, istituita presso la Federazione, presieduta dal presidente della Federazione stessa e composta dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno alla Commissione amministratrice della Federazione e dal direttore della Federazione. Ove non sia stata costituita la Federazione è ammesso ricorso, entro lo stesso termine, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide in via definitiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-24

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