Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 5 mar 1938
All'art. 103 del predetto regolamento è sostituito il seguente: « Dell'assemblea. « L'assemblea della Federazione è costituita dai presidenti e dai vice-presidenti dei Consorzi federati, nonché dai rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli nella Commissione amministratrice della Federazione. «L'assemblea fissa la quota annua di contributo e l'epoca del relativo versamento, da corrispondersi dai Consorzi per il funzionamento della Federazione, in relazione all'ammontare dei ruoli di contribuzione». È abrogato l'art. 104 del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-22