Art. 8
In vigore dal 5 mar 1938
All'art. 45 del predetto regolamento è sostituito il seguente:
« La costituzione dei Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Comitato per la difesa delle piante. Tale decreto stabilisce la sede e la circoscrizione del Consorzio e, tranne che per i Consorzi per la viticoltura, anche la durata, ed è inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia o delle Provincie interessate ed affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni compresi nella circoscrizione del Consorzio ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-8