Art. 8

In vigore dal 5 mar 1938
All'art. 45 del predetto regolamento è sostituito il seguente: « La costituzione dei Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Comitato per la difesa delle piante. Tale decreto stabilisce la sede e la circoscrizione del Consorzio e, tranne che per i Consorzi per la viticoltura, anche la durata, ed è inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia o delle Provincie interessate ed affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni compresi nella circoscrizione del Consorzio ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-8

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Art. 8 Modificazioni al regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. — Testo vigente | Portale Normativo