Art. 5

In vigore dal 5 mar 1938
Al primo comma dell'art. 41 del predetto regolamento è sostituito il seguente: « La costituzione dei Consorzi volontari di cui all' della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l' del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, fra proprietari e conduttori a qualsiasi titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, siano persone od enti, di terreni in cui siano piante attaccate da malattie od insetti diffusibili, deve essere fatta mediante atto pubblico ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-5

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