Art. 1
In vigore dal 5 mar 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Viste la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e le integrazioni e le modificazioni alla detta legge, contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1932-X, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1933, e nel R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Al primo comma dell' del regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito il seguente:
« Le spedizioni, comunque effettuate, di viti o parti di viti, anche secche, provviste di radici, da territori dichiarati infetti o sospetti d'infestazione fillosserica e destinate a località infette o sospette, che, per raggiungere la loro destinazione, debbano attraversare zone immuni, devono essere accompagnate, oltre che dai documenti di cui al precedente , da un certificato, rilasciato dal Regio osservatorio per le malattie delle piante, che comprovi l'avvenuta disinfezione, prescritta dal secondo comma dell' della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l' del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428 ».
È abrogato l'ultimo comma dell' del predetto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-1