Art. 3
In vigore dal 5 mar 1938
Al terzo e al quarto comma dell'art. 26 del predetto regolamento sono sostituiti i seguenti:
« I commissari speciali incaricati di dirigere e sorvegliare le operazioni di difesa, oltre che dal commissario provinciale per le malattie delle piante, sono assistiti dai Consorzi costituiti ai sensi dell', lett. b), della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l' del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530.
« Nelle zone nelle quali non siano stati costituiti tali Consorzi, i commissari speciali saranno assistiti da un rappresentante dell'Associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, dei datori di lavoro e da un rappresentante dell'Associazione sindacale giuridicamente riconosciuta dei lavoratori dell'agricoltura, competenti per territorio, e i podestà dei Comuni interessati alla difesa assumeranno le funzioni di commissari comunali alle dipendenze del commissario speciale, assistiti da un rappresentante per ognuna delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei datori di lavoro dell'agricoltura e dei lavoratori dell'agricoltura, competenti per territorio ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-3