Art. 6
In vigore dal 5 mar 1938
Al secondo comma dell'art. 42 del predetto regolamento è sostituito il seguente:
« Il riconoscimento non può essere concesso qualora il Consorzio non comprenda almeno un quarto dei proprietari, conduttori a qualsiasi titolo, coloni ed altri comunque interessati, del territorio in cui avrà funzione il Consorzio, possedenti almeno il terzo in superficie del territorio stesso adibito alle coltivazioni che il Consorzio intende difendere ».
Al quarto comma dello stesso art. 42 è sostituito il seguente:
« Nel caso di Consorzi costituiti tra proprietari, conduttori a qualsiasi titolo, Coloni ed altri comunque interessati, di Comuni appartenenti a Provincie diverse, al riconoscimento stesso sarà provveduto con le norme di cui al 3° comma dell' della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987 ».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-6