Art. 9

In vigore dal 5 mar 1938
All'art. 47 del predetto regolamento è sostituito il seguente: « Della riunione in unico Consorzio di due o più Consorzi costituiti per la difesa e l'incremento di coltivazioni diverse. « Ai fini dell'art. 32 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l' del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, la riunione in unico Consorzio di due o più Consorzi costituiti per la difesa e l'incremento di coltivazioni diverse nella stessa circoscrizione territoriale è disposta, previo parere delle Commissioni amministratrici delle Federazioni rispettive ove siano costituite, e del Comitato per le malattie delle piante, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. « Il Consorzio terrà aggiornato, per ciascuna delle coltivazioni, per la cui difesa ed incremento esso è costituito, l'elenco dei consorziati, in base al quale formerà il rispettivo ruolo di contribuzione. Dovrà inoltre compilare apposito bilancio e tenere distinta contabilità per ciascuna delle attività relative alle singole coltivazioni. « Il servizio di cassa sarà affidato, con le norme di cui al successivo art. 70, ad un unico Istituto di credito, al quale, tuttavia, dovranno essere consegnati i bilanci preventivi di ciascuna attività, perché le riscossioni possano essere distintamente imputate alle singole gestioni cui si riferiscono ed i pagamenti eseguiti con le disponibilità ed entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di ciascuna di esse. « I rispettivi conti consuntivi saranno sottoposti alla verifica del Collegio dei revisori di cui all'art. 67 del presente regolamento. « Le spese relative al personale occorrente saranno ripartite fra tutte le gestioni del Consorzio in proporzione dell'importo dei ruoli di ciascuna di esse ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-9

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