Art. 10
In vigore dal 5 mar 1938
All'art. 57 del predetto regolamento è sostituito il seguente:
« Della riscossione da parte degli esattori.
« I contributi consorziali saranno riscossi dagli esattori comunali avvalendosi delle norme e della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette e con lo stesso aggio.
« Il ricevitore provinciale verserà alla cassa del Consorzio l'ammontare dei contributi, con le stesse limitazioni di cui all' del R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, per le imposte dirette.
« Sia per gli esattori comunali che per i ricevitori provinciali, conformemente alle disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, vige l'obbligo del versamento con la clausola del non riscosso per riscosso.
« Nel caso di Consorzi interprovinciali gli esattori comunali verseranno i contributi riscossi al rispettivo ricevitore provinciale, il quale li verserà, con le modalità dei comma precedenti, alla cassa del Consorzio ».
Sono abrogati gli articoli 58 e 61 del regolamento stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-10