Art. 10

In vigore dal 5 mar 1938
All'art. 57 del predetto regolamento è sostituito il seguente: « Della riscossione da parte degli esattori. « I contributi consorziali saranno riscossi dagli esattori comunali avvalendosi delle norme e della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette e con lo stesso aggio. « Il ricevitore provinciale verserà alla cassa del Consorzio l'ammontare dei contributi, con le stesse limitazioni di cui all' del R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, per le imposte dirette. « Sia per gli esattori comunali che per i ricevitori provinciali, conformemente alle disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, vige l'obbligo del versamento con la clausola del non riscosso per riscosso. « Nel caso di Consorzi interprovinciali gli esattori comunali verseranno i contributi riscossi al rispettivo ricevitore provinciale, il quale li verserà, con le modalità dei comma precedenti, alla cassa del Consorzio ». Sono abrogati gli articoli 58 e 61 del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-10

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