Art. 14

Art. 14

14 / 25
In vigore dal 5 mar 1938
Al primo comma dell'art. 68 del predetto regolamento è sostituito il seguente: « Le spese della gestione consorziale sono disposte dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. I mandati sono firmati dal presidente o dal vice presidente, dal direttore e dal segretario contabile ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-14