Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Capo II
Art. 52
In vigore dal 25 mar 1937
Nei casi di infortunio previsti nell' del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, la rendita è liquidata in base alla inabilità complessiva secondo le norme dell'articolo precedente.
Quando però l'infortunio precedente abbia dato luogo a inabilità permanente non inferiore al cinquanta, per cento, l'importo della rendita determinato come nel precedente è diminuito di quello della rendita vitalizia, anche se non effettivamente costituita, calcolata con le norme vigenti. secondo l' della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n, 51, e corrispondente alla indennità liquidata per il precedente infortunio, continuandosi a corrispondere dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale la rendita presso di esso costituita ed in corso di erogazione al momento della liquidazione della nuova rendita.
Storico versioni
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