Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Capo II
Art. 47
In vigore dal 25 mar 1937
Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione della indennità, per inabilità temporanea o di pagamento della rendita di inabilità permanente o mentre si svolgono le pratiche amministrative per la liquidazione della rendita, l'istituto assicuratore, se gli consti che i superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena venutone a conoscenza, dare notizia, del decesso stesso ai superstiti, agli effetti della eventuale applicazione dell' del R. decreto 17 agosto 1935,, n. 1765.
In ogni caso il termine di cui nel precitato articolo decorre dal giorno nel quale i superstiti vennero a conoscenza dell'avvenuto.
decesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-47