Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo IIICapo I

Art. 28

In vigore dal 25 mar 1937
L'indicazione della data e dei luogo dell'inchiesta deve essere comunicata, a cura del pretore, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o suoi superstiti e all'istituto assicuratore. L'inchiesta, è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal pretore, per accertare le cause dell'infortunio e della lesione e in natura e l'entità di quest'ultima. Qualora non siano presenti nè rappresentanti gli aventi diritto alle prestazioni, il pretore fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designerà fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali avvenne l'infortunio e preferibilmente fra, gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato. Il pretore ha inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo