Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo IIICapo I

Art. 31

In vigore dal 25 mar 1937
Spirati i cinque giorni di cui nel terzo comma dell'articolo precedente, il processo verbale della inchiesta è comunicato all'autorità, giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo quindi il processo verbale stesso alla cancelleria del Tribunale civile nella cui giurisdizione avvenne l'infortunio. La cancelleria conserverà i processi verbali di inchiesta per dieci anni dal giorno del l'infortunio. Finché il processo verbale rimane depositato nella cancelleria della Pretura o del Tribunale, le parti interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia in carta libera. Copia del processo verbale della inchiesta deve essere inviata all'istituto assicuratore e all'infortunato o suoi superstiti a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti d sua competenza.
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