Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 26

In vigore dal 25 mar 1937
La sospensione di esecuzione del ruolo di cui al quarto comma dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, può essere disposta con ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore e all'istituto assicuratore.
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