Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo IIICapo I

Art. 30

In vigore dal 25 mar 1937
Salvo il caso di impedimento da constatarsi nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui pervenne al pretore la denuncia dell'infortunio. Della inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di fate inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma dell' il verbale deve essere redatto sul luogo dell'infortunio. Il processo verbale è sottoscritto dal pretore e resta depositato per cinque giorni nella cancelleria della pretura.
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