Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo IIICapo I

Art. 27

In vigore dal 25 mar 1937
L'autorità, di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui al quinto comma dell' del R. decreto 17 agosto 1935; n. 1765, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od una inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dopo ricevuta la denuncia, il pretore deve procedere ad una inchiesta, con la quale deve accertare: 1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato; 2) le circostanze in cui avvenne l'infortunio e la causa e la natura di esso; 3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova; 4) la natura delle lesioni; 5) lo stato dell'infortunato; 6) il salario; 7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi. Il pretore, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, deve eseguire l'inchiesta sul luogo dell'infortunio. L'istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente al pretore, che sia eseguita. l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e pei quali, per non esserne stata fatta la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-27

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