Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 24

In vigore dal 25 mar 1937
L'accertamento dei crediti di cui all' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si esegue sulla base delle scritture contabili dell'istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito elenco. L'elenco predetto è pubblicato presso l'ufficio dell'Ispettorato corporativo ed ogni interessato, salvo il ricorso di cui al predetto , può presentare le sue osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che deve essere notificata dall'istituto assicuratore al datore di lavoro. Scaduto questo termine l'istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate, forma il ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all'Ispettorato che, previe le modificazioni che riterrà del caso, lo rende esecutivo e lo invia al podestà per la pubblicazione e la consegna all'esattore con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette, e dei contributi. Il ruolo deve essere firmato da chi ha la rappresentanza del l'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo