Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 21

In vigore dal 25 mar 1937
La denuncia degli infortuni prevista nel quinto comma dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve indicare: l) il nome, cognome, la ditta, ragione e denominazione sociale del datore di lavoro; 2) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio; 3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio le circostanze nelle quali esso si è verificato; 4) il nome e cognome, la paternità, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa; 5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo; 6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio. Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo un modulo stabilito dal Ministero delle corporazioni.
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