Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo II
Art. 21
21 / 95In vigore dal 25 mar 1937
La denuncia degli infortuni prevista nel quinto comma dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve indicare:
l) il nome, cognome, la ditta, ragione e denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio le circostanze nelle quali esso si è verificato;
4) il nome e cognome, la paternità, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo un modulo stabilito dal Ministero delle corporazioni.
Storico versioni
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