Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 25 mar 1937
Se ai lavori siano addetti il coniuge, i figli, i parenti o gli affini fino al terzo grado, componenti la famiglia del datore di lavoro, nelle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve denunciarle all'istituto assicuratore nominativamente e coi rispettivi salari. Se non sia corrisposto salario, e non sia concordato un salario convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'.
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