Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 14

In vigore dal 25 mar 1937
Per i lavori retribuiti, a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore entro tre giorni da ciascuna liquidazione. Se il lavoratore retribuito a cottimo, per l'esecuzione del lavoro si avvale, ai sensi dell', di altre persone da lui assunte e pagate, deve per queste tenere fin libro di matricola e un libro di paga con le stesse norme indicate negli . Nel libro di paga il lavoratore deve registrare, oltre i salari, le altre spese da lui fatte a proprio carico per l'esecuzione del lavoro. Le indicazioni contenute nel libro di paga del lavoratore debbono essere, riportate nel libro di paga del datore di lavoro da cui quello dipende, ad ogni pagamento di salario o prezzo di lavoro, e il datore di lavoro stesso, dedotte dal libro suddetto le accennate indicazioni, glielo restituisce dopo avervi apposto la propria firma sotto l'ultima scritturazione.
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